Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/14 o nell'anno accademico 2014/15, in analogia a quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/14 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013 e dall'articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2013, n. 615, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.