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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.9. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
2.9.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. L'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è sostituito dal seguente: «18. Al fine di riequilibrare le voci di copertura del fabbisogno finanziario per garantire gli strumenti e i servizi del pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto legislativo e al fine di rafforzare il principio di progressività nella contribuzione degli studenti e delle loro famiglie al diritto allo studio, l'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante la disciplina dell'importo della tassa per il diritto allo studio, è sostituito dal seguente:
  «21. A decorrere dal 2014, le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in fasce progressive basate sull'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'accesso ai LEP del diritto allo studio sono esonerati dal pagamento della tassa. La tassa per il diritto allo studio si applica a partire dalla condizione economica equivalente immediatamente superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. La fascia minima non potrà essere superiore ad una cifra pari a 80 euro e la misura massima è pari a 140 euro e si applica per i livelli di indicatore di situazione economica equivalente superiori a 100.000 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia la stessa è dovuta nella misura di 100 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato».

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016 a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 476 256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621 545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    «f-bis) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 a 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, alla legge 23 agosto 1988 n 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».