stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.36. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
19.36.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno accademico 2013/2014 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza. Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.
   3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore dell'Istituzione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire. Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato. Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la contrattazione decentrata nazionale definisce misura e articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam. In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
   3-ter. Al personale docente di seconda fascia in servizio presso le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, che sia in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle Istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del Direttore.
   3-quater. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
   3-quinquies. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam.