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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.0202. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
19.0202.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Riordino dei Convitti Nazionali e degli Educandati Statali).

  1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi di cui al comma 1.
  3. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi direttivi:
   a) caratterizzare i collegi nel senso della loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del mondo, innalzando la qualità dell'offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all'integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione e coniugando i processi in predicato con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche attraverso l'utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata la metodologia del Content and Language Integrated Leaming (Clil) fin dal primo anno della scuola secondaria superiore;
   b) prevedere l'ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di studenti provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;
   c) stabilire, ferme restando le ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di mobilità del personale, modalità e termini che comportino, in fase di assegnazione dei docenti e del personale educativo, anche la valutazione preventiva da parte dei collegi dei curricula professionali degli interessati con particolare riguardo alle specificità di cui alla lettera a) del presente comma.

  5. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori-dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e ATA attualmente in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
  6. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogati:
   a) i commi da 1 a 7 e da 9 a 12 dell'articolo 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
   b) i commi da 1 a 8 e i commi 12 e 13 dell'articolo 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  7. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.