stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.5. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
17.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Reclutamento dei dirigenti scolastici su base regionale).

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto dagli Uffici Scolastici Regionali, svolto nelle sedi regionali con cadenza periodica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore. Ai corsi concorsi è ammesso il personale docente delle istituzioni statali, residente da almeno 5 anni nelle regioni per i cui ambiti è indetto il concorso, che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.
  2. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti messi a concorso per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore, maggiorati del dieci per cento.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, delle quali fanno parte anche rappresentanti dei Comuni entro il cui ambito territoriale il dirigente andrà a svolgere il proprio servizio.