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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.219. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
17.219.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-decies. Allo scopo di eliminare il contenzioso giurisdizionale nascente dalla rinnovazione concorsuale disciplinata dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, prima che vengano attivate le nuove procedure di selezione per i concorsi a dirigente scolastico, al fine di consentire la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche autonome, i soggetti per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso relativo alla procedura di rinnovazione di cui alla legge 3 dicembre 2010 n. 202 del concorso a dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e che, per effetto di provvedimento giurisdizionale, sono stati ammessi con riserva e hanno frequentato il corso di formazione, sebbene non lo abbiano completato, completano il percorso concorsuale con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 202/2010, sulla base di quanto disposto in analoga situazione dal comma 619, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il suddetto esame finale previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 202 del 2010 è sostituito, anche per i candidati risultati idonei a seguito della procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della suddetta legge e che non abbiano ancora completato la procedura concorsuale, dalle medesime modalità di conclusione del corso di formazione.
  8-undecies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma, 8-decies, nel rispetto dei criteri in esso stabiliti.
  8-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al commi 8-decies e 8-undecies si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».