Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «un docente ogni due alunni disabili» sono aggiunte le seguenti: «, salvo lo scorporo dal calcolo del rapporto degli alunni con disabilità grave».