Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Al personale di ruolo e in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.