Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inquadrati nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.