stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.220. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
15.220.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9.1. All'articolo 15 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:
  «16. Si conferma, ai sensi degli articoli 194 e 197 del decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 15 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, rispettivamente dei titoli conseguiti a seguito dell'esame conclusivo nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e comunque conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, i quali costituiscono titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, titoli di abilitazione validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami nonché titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie rispondenti ai requisiti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  9.2. Sono abrogati i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 15 del decreto n. 249 del 2010, introdotti dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, nonché ogni altra norma in contrasto con il comma 9.1.