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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.212. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
15.212.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, entro il termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva»;
   il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito delle procedure bandite antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013 conseguono, ove ne fossero sprovvisti, l'abilitazione all'insegnamento, con voto corrispondente al punteggio attribuito in graduatoria. I candidati che già siano abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge;

  3.2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
  3.3. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente».