Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nessun percorso abilitante o concorso a cattedra deve essere bandito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e del personale vincitore dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012, n. 82.