Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
10-bis.1. All'articolo 566, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».