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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.2000. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
15.2000.
approvato

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016-2017, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

La Commissione