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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.0210. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2013  [ apri ]
2.0210.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Interventi per il diritto allo studio e contributi universitari). – 1. Al fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, sono determinate le percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le Università. Le Università graduano la contribuzione stessa secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  2. Agli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, s'intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  3. Il limite della contribuzione studentesca, previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, s'intende riferito all'importo del finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato.
  4. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, secondo le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo:
   a) ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e il finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato, a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, commi 1, lettera a), e 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   b) alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite di cui al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, non è erogato il finanziamento ordinario relativo all'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza; la disposizione della presente lettera non si applica alle università che, nella riunione del consiglio di amministrazione immediatamente successiva a quella di approvazione del conto consuntivo che certificata il rapporto percentuale di cui alla lettera a), predispongono un piano per la restituzione agli studenti della quota di contribuzione risultata eccedente, con spese a carico dell'università medesima;
   c) sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000.

  3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni del presente articolo.