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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.0200. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2013  [ apri ]
7.0200.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Accoglienza ed alfabetizzazione degli studenti stranieri non italofoni).

  1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli studenti stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri non italofoni, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte tasso immigrazione. La finalità della classe di alfabetizzazione è quella di fornire un percorso intensivo nello studio della lingua italiana per preparare lo studente al livello formativo richiesto dalla didattica della classe in cui è previsto l'inserimento.
  2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio che prevedono:
   a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;
   b) il monitoraggio quadrimestrale delle classi di alfabetizzazione da parte degli organi collegiali;
   c) la dotazione di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
   d) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
   e) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente e le istituzioni locali.

  3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, norme per l'organizzazione delle classi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.