Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio della Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.