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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.236. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2013  [ apri ]
4.236.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5.1. Coloro che si rendono responsabili di comportamenti gravemente scorretti, intenzionali e/o reiterati, che si configurano come atti di bullismo (anche verbali, mancato rispetto della dignità della persona, grave infrazione delle regole della convivenza civile), non sanzionabili penalmente, nei confronti di alunni disabili, sono sottoposti a sanzione disciplinare consistente in un percorso di recupero non inferiore a complessive 12 ore, e con un tetto massimo di ore 30, da compiere attraverso esplicazione di servizio sociale all'interno dell'istituto di appartenenza in favore della comunità scolastica.
  Tale percorso di recupero deve essere espletato entro 45 giorni da quando l'organo di garanzia – nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – adotta il provvedimento irrogando la sanzione.
  I genitori dell'alunno disabile fatto oggetto di atti di bullismo, devono essere tempestivamente avvisati – entro 48 ore dall'adozione del provvedimento – della sanzione irrogata.
  In presenza di sanzioni disciplinari nel curriculum, viene conseguentemente attribuito ai responsabili di cui al primo periodo il numero di crediti più basso nell'ambito della “ banda di oscillazione ”».