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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.0100. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2013  [ apri ]
4.0100.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

  Art. 4-bis. – (Corsi di primo soccorso nelle Scuole primarie, secondarie di primo grado). - 1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di garantire a tutti i cittadini una preparazione adeguata nell'affrontare situazioni di emergenza tramite l'apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso e nel rispetto dell'autonomia scolastica, è fatto obbligo agli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado, nell'ambito della propria attività didattica, di organizzare corsi di primo soccorso rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.
  2. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni nei corsi di cui al comma 1, sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di curriculum idoneo all'insegnamento dell'emergenza medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi di cui al comma 1. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro della salute, sono rappresentanti del servizio di emergenza territoriale 118, delle Forze dell'ordine, della polizia locale e della protezione civile.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'attuazione della presente legge, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla presente legge, si provvede, per l'anno 2014, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.