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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.201. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2013  [ apri ]
27.201.
inammissibile

  Al comma 2, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

   c) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

  Conseguentemente al medesimo comma:
alla lettera e), sostituire le parole da: degli stanziamenti rimodulabili fino alla fine della lettera con le seguenti: delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) a decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2006, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione della presente lettera sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono escluse dalle riduzioni di cui alla presente lettera gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca».