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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.1000. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2013  [ apri ]
24.1000.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Per far fronte alle urgenti necessità connesse alle ulteriori funzioni attribuite all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in materia di valutazione e supporto al Sistema nazionale di istruzione, il suddetto Istituto è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 40 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 8 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro due milioni in ciascun anno.
  3.2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3.3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo l, comma 16, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 3.1.
  3.4. All'onere derivante dal comma 3.1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
  3.5. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 3.1. e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'Invalsi può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 3.1.

La Commissione