Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Al fine di consentire di condurre con speditezza ed efficacia le attività relative a progetti di ricerca, formazione e trasferimento della conoscenza i cui costi non gravano sul Fondo per il finanziamento ordinario, e purché la spesa unitaria non superi euro 10.000, le Università e gli Enti di ricerca afferenti al MIUR operano applicando norme autonomamente adottate, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, libera concorrenza, par condicio economicità ed efficienza e sono esentati dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.