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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.0201. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2013  [ apri ]
23.0201.
inammissibile

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di consentire di condurre con speditezza ed efficacia le attività relative a progetti di ricerca, formazione e trasferimento della conoscenza i cui costi non gravano sul Fondo per il finanziamento ordinario, e purché la spesa unitaria non superi euro 10.000, le Università e gli Enti di ricerca afferenti al MIUR operano applicando norme autonomamente adottate, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, libera concorrenza, par condicio economicità ed efficienza e sono esentati dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.