Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2.1. Al fine di promuovere un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale sono apportate le seguenti modifiche alla normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 comma 5 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
f) borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
b) la lettera b) dell'articolo 3, comma 4, è abrogata;
c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, sono abrogati;
d) il comma 6 dell'articolo 20 è abrogato;
e) il comma 1 dell'articolo 7 è abrogato;
f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 le parole: «non è» sono abrogate;
g) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 la parola: «doppia» è soppressa;
h) al comma 5 secondo periodo dell'articolo 9 dopo le parole: «dalle università» sono aggiunte le seguenti: «e che, in ogni caso, non potrà essere superiore a euro 100,00»;
i) al comma 4 dell'articolo 11, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) l'esclusione dalla possibilità di accedere alle collaborazioni di cui al comma 1 per gli studenti beneficiari di borsa di studio ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del presente decreto»;
l) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole: «delle regioni,» sono aggiunte le seguenti: «oltre al gettito di cui alla lettera b),».