Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: permane fino alla fine del periodo con le seguenti: regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori e gli idonei in esse inseriti ovvero per tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. Il corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili, fermo restando quanto previsto dai commi da 8-ter a 8-novies.