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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.85. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
15.85.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 1126,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 1250,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1271,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 1273,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 1275,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) quanto a 800 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».