Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adottare metodi chiari, univoci e unificati per la compilazione dell'anagrafe degli studenti nei rispettivi istituti, predispone i criteri e i parametri relativi fornendo le modalità di compilazione e di accesso alla banca dati.