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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.4. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2013  [ apri ]
13.4.
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prive di elementi identificative degli alunni.
  Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare sono definite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità relativa all'accessibilità e alla sicurezza dei dati di natura sensibile di cui al presente comma, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.