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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.05. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2013  [ apri ]
10.05.
approvato

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici).

  1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all'articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio.
  2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l'adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Il Relatore