Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricate dal dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4, comma 1 , lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14/12/1995, quali preposti alla applicazione del divieto non possono rifiutare l'incarico se non per documentata incompatibilità.