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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
25.01.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  All'articolo 62-quater del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono soppresse le parole: «nonché i dispositivi meccanici ed elettronici,comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo». Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi dei dispositivi meccanici ed elettronici sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari allo 0,20 euro ogni millilitro del prezzo di vendita al pubblico.