Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
All'articolo 62-quater del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono soppresse le parole: «nonché i dispositivi meccanici ed elettronici,comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo». Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi dei dispositivi meccanici ed elettronici sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari allo 0,20 euro ogni millilitro del prezzo di vendita al pubblico.