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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.010. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
24.010.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Dotazione organica e autorizzazione per l'assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso gli enti pubblici di ricerca).

  1. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali, nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei medesimi Enti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che conseguiranno tale requisito in virtù del contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
  2. Il personale selezionato sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
  3. Il personale assunto è collocato fuori ruolo. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico della spesa per il personale degli enti stessi nei limiti già previsti dalla normativa vigente e in deroga alle disposizioni in materia di turn over.
  4. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.