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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
23.3.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito con i seguenti:
  2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiate di specifici programmi e progetti.
  2-bis. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.
  2-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati.