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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.8. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
20.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;
   b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;
   c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

  Per l'anno accademico 2013-2014 non è applicata, altresì, ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari.