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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.03. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
20.03.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  Il comma 2 lettera i) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è sostituito dal seguente: «composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, una rappresentanza elettiva degli studenti, un rappresentante eletto del personale tecnico amministrativo, una rappresentanza elettiva dei professori, un rappresentante eletto tra i ricercatori, e il sindaco del comune in cui ha sede legale l'università; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei consiglieri eletti tra i professori dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;».

  Conseguentemente la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è abrogata.