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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.6. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
19.6.

  Sostituire il comma 3.
  3. Al fine di dare attuazione e razionalizzazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) i commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, sono abrogati e sostituiti come segue:
  «Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite ai direttori amministrativi di ruolo attualmente in servizio presso le Istituzioni Afam. A tale personale è riconosciuta la qualifica dirigenziale di seconda fascia, mediante corso/concorso. Solo in caso di assenza di detto personale, le funzioni di direttore amministrativo sono affidate a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non potendo derivare, dall'applicazione del presente comma, maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
   b) l'articolo 7 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è modificato come segue: «Fanno parte del consiglio di amministrazione:
   a) il presidente;
   b) il direttore;
   c) il direttore amministrativo;
   d) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
   e) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
   f) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati».
   c) L ’articolo 7 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 è abrogato.