stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.24. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
19.24.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 provvedono a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2014, concorsi per titoli per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014-2015.
  Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132/03, articolo 7, comma 7. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo 487 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.