Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Reclutamento docenti esterni attivazione progetti previsti dai PON e POF).
Al fine di garantire una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche, nell'ambito del reclutamento di personale docente per l'attivazione e l'organizzazione dei progetti previsti dai Programmi Operativi Nazionali (PON) e dai Piani Operativi regionali (POF), devono avvalersi di un coordinatore scelto tra il personale docente interno e di personale docente esterno, attingendo dai giovani neolaureati e da personale docente precario, che abbiano i requisiti previsti in riferimento agli insegnamenti impartiti.