Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso imprese, aziende e associazioni, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative per ogni categoria.