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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.78. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.78.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente: 9-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 il seguente periodo «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti», è sostituito dal seguente «Al personale docente impiegato deve essere garantito regolare contratto di docenza secondo i contratti collettivi nazionali vigenti comprese la regolare retribuzione e degli oneri connessi; il versamento della retribuzione di ogni docente deve avvenire attraverso un sistema tracciabile. Al termine di ogni anno scolastico l'istituto paritario compila una scheda informativa da consegnare all'ufficio scolasti provinciale in cui è dichiarato il Piano dell'Offerta Formativa, il numero di docenti impiegato con i rispettivi insegnamenti che ricoprono e il monte ore; a tale scheda va allegato un documento che attesti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e le modalità con cui esso è avvenuto».