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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Misure per l'acquisizione gratuita di beni, nonché per la gestione dei beni immateriali da parte delle scuole).

  1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di acquisizione e gestione dei beni da parte delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche autonome statali possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, aziende, banche e ogni altro soggetto dotato di personalità giuridica, al fine di consentire l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio scolastico di determinate tipologie di beni, anche immateriali, finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e al potenziamento dei laboratori scientifico-tecnologici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a regolamentare la disciplina delle convenzioni di cui al comma 1, nonché a determinare l'elenco dei beni acquisibili da parte delle istituzioni scolastiche, per le finalità ivi previste.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato altresì ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a regolamentare l'individuazione e le modalità di gestione dei beni mobili di natura immateriale, finalizzati al potenziamento dell'offerta formativa e al miglioramento della qualità dell'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche.