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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
9.10.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Gli enti in sperimentazione approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo da parte della Giunta o dell'organo esecutivo. Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
  9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2014- 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Per lo stesso periodo non sono oggetto di consolidamento le società quotate.
  9-quater. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

ident. 9.18.