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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
9.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.

ident. 9.01.9.07.