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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.36.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
8.36.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «, le aliquote e le detrazioni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso».

  3-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

ident. 8.31.8.35.