Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “è ridotta al 19 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “è ridotta all'1 per cento nel caso in cui il locatore, a seguito di una sentenza di sfratto, proponga al conduttore un nuovo contratto di locazione scritto e registrato, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con un canone di locazione che non superi il valore medio, ridotto del 20 per cento, stabilito negli accordi locali tra sindacati inquilini e associazioni dei proprietari. In tale caso il locatore è esente dall'IMU per l'intera durata contrattuale”».