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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
4.14.
(inammissibile limitatamente ai commi 1-ter e 1-quater)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 3 comma 2 primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  1-ter. All'articolo 3 comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130 codice civile comma 1 n. 6 in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
  1-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».