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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.67.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
2.67.
inammissibile

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso e fino al 31 dicembre 2014 è deducibile dal reddito di impresa di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dal reddito complessivo degli enti commerciali di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta municipale sugli immobili di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, corrisposta sugli immobili della categoria D, fatta eccezione per le categorie D/5 e D/9.
   all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2013, 2014 e 2015 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 «Competitività e Sviluppo delle imprese», non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1.500 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  all'articolo 2, dopo il comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.