Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Conseguentemente all'articolo 15:
a) al comma 3, alinea, incrementare di euro 200.000 gli importi previsti per ciascun anno;
b) al comma 3, lettera h), incrementare di euro 200.000 gli importi previsti per ciascun anno.