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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.30.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
2.30.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le lettere f) e g) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono sostituite dalle seguenti:
   f) sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è applicata una aliquota ridotta dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 pari all'0,46 per cento. Il gettito derivante dalla tassazione ridotta su tali immobili è riservato allo Stato, con esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione, relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;
   g) i Comuni possono incrementare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota ridotta dello 0,46 per cento dell'imposta municipale propria applicata sugli immobili classificati nel gruppo catastale D.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1.900 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede mediante le seguenti modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.».

  2-quater. Le disposizioni del comma 2-ter hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.