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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
13.11.
inammissibile

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 certificano, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. La certificazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La mancata certificazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ident. 13.9.13.18.13.32.