Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.
1-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.